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Ecco il testo completo della notizia selezionata:

    
data: 15/10/2009

titolo: Nuovi Obblighi per le Aziende. Modificato l'art. 2250 c.c.

  Con l’entrata in vigore, il 29 luglio 2009, dell’art. 42 della Legge Comunitaria 2008 (Legge n. 88 del 07 luglio 2009), viene modificato l’art. 2250 del codice civile che prescrive le informazioni che obbligatoriamente devono essere indicate negli atti e nella corrispondenza delle società iscritte al Registro delle Imprese.

In premessa si ricorda che tali informazioni minimali sono diverse a seconda della natura giuridica della società.
In caso di società di persone, negli atti e nella corrispondenza (intendendo per tale anche le fatture), oltre alla denominazione (ragione sociale) deve essere indicato:
   1. La sede della società;
   2. L’ufficio del Registro delle Imprese presso la quale risulta iscritta ed il relativo numero di iscrizione;
   3. L’eventuale stato di liquidazione della società.

Tale previsione si ritiene applicabile anche alle società semplici, dal momento che, a seguito del D.P.R. 581/1995, art. 11, è ora prevista l’iscrivibilità in una apposita sezione del Registro delle Imprese.
In caso di società di capitali, negli atti e nella corrispondenza (intendendo per tale anche le fatture), oltre alla denominazione (ragione sociale) deve essere indicato:
   1. La sede della società;

   2. L’ufficio del Registro delle Imprese presso la quale risulta iscritta ed il relativo numero di iscrizione;
   3. Il capitale sociale indicandone la misura effettivamente versata come risultante dall’ultimo bilancio.
   4. L’eventuale stato di liquidazione della società.
   5. L’eventuale stato di “società unipersonale”.

L’art. 42 della L. 88/2009 ha introdotto l’obbligo per le sole società di capitali, di pubblicare le medesime informazioni anche nei loro siti web. La definizione di “spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico” essendo una espressione generica, sembra ricomprendere molte forme di presenza sul web, ivi compresi i profili nei social networks e le email.

Sanzioni:
Art. 2630. Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi.
Chiunque, essendovi tenuto per legge [2194, 2296, 2309, 2330, 2378, 2383, 2385, 2400, 2406, 2520, 2524, 2612, 2615bis] a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese [2188], ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, (1) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 206 a € 2.065 [2640]. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci [2435], la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo